Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 24/06/2003 n. 147

Art. 14 - Disposizioni in materia d'accesso alle professioni

1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali prevista dall'art. 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999 n. 537, già prorogata fino all'anno accademico 2002- 2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002 n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002 n. 173, è ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999 n. 537 (Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializ zazione per le professioni legali): «2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, comunque non oltre il concorso di ammissione alle scuole per l'anno accademico 2001-2002, nelle more della costituzione dell'archivio di cui all'art. 4, comma 3, nonchè in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, la commissione di cui al predetto art. 4, comma 3, predispone tre elaborati costituiti da 50 quesiti ciascuno. I tre elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione, I tre elaborati, appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati, in data stabilita nel bando, al responsabile del procedimento di ciascuna sede. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi, è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonchè le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi ».

Art. 14-bis - Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato

1. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 34, commi5 e 6, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può utilizzare le graduatorie di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997 n. 85, con decreti del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2000, del 6 aprile 2001 e del 15 marzo 2002. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 34, commi 5 e 6 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) : «5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonchè dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze più immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5.». Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997 n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia): «Art. 7. -

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non più di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono", appartenente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.

3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio nelle materie previste per i corrispondenti concorsi pubblici. La composizione della commissione giudicatrice, i titoli da porre in valutazione e le modalità di svolgimento del concorso sono stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno che indice il concorso.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati rispettivamente vice commissari o direttori tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986 n.

668. Nei confronti degli stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 51 della predetta legge n. 668 del 1986.

5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del Centro psico-tecnico della Polizia di Stato è bandito per tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o abbiano svolto le attività di psicologo o perito selettore nelle strutture della Polizia di Stato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 232».

Art. 15 - Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002 n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004. Riferimenti normativi: Il decreto-legge 1° luglio 2002 n. 126, reca: «Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni», modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002 n. 175. «Art. 1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983 n. 184, e successive modificazioni, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto- legge 24 aprile 2001 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001 n. 240.

2. In via transitoria e alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'art. 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata vigore del decreto-legge 24 aprile 2001 n. 150, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2001 n. 240.

Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge».

Art. 16 -Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002 n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002 n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2. E' data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005. 2-bis. Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002 n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002 n. 173. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 10 giugno 2002 n. 107 (Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 1° agosto 2002 n. 173: «Art. 3. -

1. Fino al riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953 n. 1067, aggiunto dalla legge 17 febbraio 1992 n. 206, e per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953 n. 1068, e successive modificazioni, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, nonchè coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche.

2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1 hanno titolo anche coloro che sono in possesso di laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997 n. 127.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui ai commi 1 e 2, non è richiesto il requisito del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall'art. 31, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953 n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992 n. 183. 3-bis. La durata dei periodi di pratica professionale per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 è stabilita in tre anni.».

 

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